FGAS

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COMUNICAZIONE INTERVENTI FGAS

E’ entrata in vigore la nuova normativa che prevede, tra gli altri adempimenti, il censimento di tutte le apparecchiature contenenti gas serra, anche quelle già presenti, nonché la completa tracciatura di tutte le nuove installazioni.

Mal di testa? Nessun problema, al vostro FGAS ci pensiamo noi.

Il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente, la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
L’articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dal regolamento dell’Unione Europea n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

FGAS  Normativa

FGAS Estratto dall’articolo 16 del D.P.R. n. 146 del 2018

[…]


4. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.z


5. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per
via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di
controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni


6. La persona fisica certificata o l’impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell’installazione.


7. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di
smantellamento;
h) eventuali osservazioni.

8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento 11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  1. dall’installazione delle apparecchiature;
  2. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  3. Dallo smantellamento delle apparecchiature.

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre.
Lo stesso D.P.R. prevede, al comma 10 dell’articolo 16, che gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

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